Art. 7.
(Luoghi per il parto fisiologico).

      1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l'evento travaglio-parto-nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto può svolgersi:

          a) in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate;

          b) in case di maternità individuate in eventuali progetti di ristrutturazione o costruzione da parte delle aziende sanitarie locali;

          c) a domicilio.

 

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